Lo statuto
Articolo 1.Denominazione
1.1 È costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata Farmaceutica Younger.
1.2 Farmaceutica Younger, intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello locale e statale e, in attesa di tale riconoscimento, agirà come Associazione non riconosciuta.
Articolo 2. Sede
2.1 Farmaceutica Younger ha sede in Corso Garibaldi 115/A a Milano e potrà istituire altrove, in Italia e all’estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.
Articolo 3. Durata
3.1 L’Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
Articolo 4. Scopi e Attività
4.1 L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità sociali e culturali.
4.2 Lo scopo di Farmaceutica Younger è:
a) promuovere una corretta divulgazione scientifica attraverso i canali social di Farmaceutica Younger e le iniziative pubbliche messe in atto da essa;
b) promuovere e favorire la nascita di una community di giovani appassionati del settore farmaceutico attraverso incontri ed iniziative formative;
c) diffondere in maniera trasparente i meccanismi di una azienda farmaceutica per permettere una più facile comprensione degli stessi;
d) diminuire il gap tra il mondo universitario e il mondo lavorativo nell'ottica di una maggior inclusione dei giovani nella realtà professionale.
4.3 Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività associative e di quelle a esse direttamente connesse.
4.4 È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni facenti parte per legge, Statuto o Regolamento interno della medesima unitaria struttura.
4.5 Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione conta di ricevere apporti e contributi da parte dell’amministrazione centrale dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali o stranieri.
Articolo 5. Patrimonio ed entrate dell’Associazione
5.1 Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva.
5.2 Le entrate sono costituite: a) dalle quote associative annuali; b) dai contributi pubblici e privati, anche di singoli cittadini; c) dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni; d) dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci; e) dai proventi derivanti da eventuali iniziative, attività dall’Associazione; f) dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi; g) dai proventi derivanti da manifestazioni culturali e progetti svolti; h) da ogni altra entrata o risorsa pervenuta all’Associazione, in conformità alla legge ed in coerenza con le finalità dell’Associazione stessa.
5.3 Il Consiglio decide sugli investimenti e sull’utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.
Articolo 6. Categorie di Soci
6.1 I soci dell’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori; b) soci collettivi; c) soci ordinari; d) soci onorari.
6.2 Si considerano fondatori i soci ordinari intervenuti all’Atto Costitutivo.
6.3 Assumono la veste di soci collettivi, le aziende, gli enti pubblici e privati e le associazioni che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio. Questa categoria di soci ha diritto di nominare un proprio rappresentante all’interno dell’Associazione che partecipa alle attività associative nelle stesse modalità con cui vi partecipano i soci ordinari (salvo quanto previsto dal successivo art. 18.3)
6.4 Rientrano nella categoria di soci ordinari tutti gli altri associati.
6.5 Il Consiglio può nominare anche dei soci onorari scegliendoli tra persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all’estero in ambiti affini agli scopi associativi.
6.6 Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di soci; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 7. Ammissione dei Soci
7.1 In base a delibera del Consiglio possono essere ammessi all’Associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda secondo quanto stabilito da Regolamento interno per le modalità d’adesione.
7.2 Il Consiglio decide sull’ammissione dei soci basando il proprio giudizio su criteri di merito oggettivo e sulle capacità del membro potenziale di contribuire alle attività di Farmaceutica Younger. Le decisioni del Consiglio in materia sono insindacabili.
7.3 Il Consiglio, al fine di potere valutare in modo più completo e obiettivo le richieste di adesione, potrà decidere di coinvolgere nelle attività associative e nei progetti di Farmaceutica Younger chi fa domanda di divenire socio ordinario, prima di esprimersi in merito all’ammissione a socio. Le modalità e la durata di tale coinvolgimento saranno decise dal Consiglio e comunicate a chi abbia richiesto di aderire.
7.4 La partecipazione all’Associazione non è trasferibile, neppure per successione.
7.5 La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio.
Articolo 8. Quota associativa
8.1 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria di soci. Nel caso di associati con dimostrata limitata disponibilità economica, o che abbiano prestazioni di particolare rilevanza a favore dell’associazione, il Consiglio potrà stabilire misure eccezionali quanto al pagamento della suddetta quota.
8.2 Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari.
8.3 Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.
Articolo 9. Diritti e doveri degli associati
9.1 Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati dallo Statuto dall'apposito Regolamento interno; di esercitare i propri diritti elettorali.
9.2 Farmaceutica Younger può avvalersi delle prestazioni e dell’opera volontaria, personale e gratuita dei soci ordinari. I soci ordinari potranno essere rimborsati per le spese sostenute per l’associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio.
9.3 Farmaceutica Younger potrà avvalersi, su richiesta del Consiglio, delle prestazioni lavorative di uno o più soci. La cui opera sarà retribuita secondo le modalità stabilite dal Consiglio nel pieno rispetto della normativa vigente.
9.4 Nello svolgimento delle loro funzioni, i soci sono tenuti a rispettare il Codice Etico e il regolamento associativo.
9.5 Tutti gli associati devono operare nell’interesse dell’Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.
Articolo 10. Perdita della qualità di associato
10.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.
10.2 L’esclusione viene deliberata a maggioranza dei due terzi dal Consiglio quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all’Associazione, oppure sia manifestamente incompatibile con le disposizioni dello Statuto, regolamentari e del codice etico dell’associazione.
10.3 L’apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato.
10.4 Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio con un preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza annuale.
10.5 Viene considerato recesso anche il mancato pagamento della quota associativa entro 20 giorni dal ricevimento del terzo sollecito di pagamento scritto da parte del Consiglio Direttivo. I solleciti possono essere inviati anche in via elettronica.
Articolo 11. Organi dell’Associazione
11.1 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
Articolo 12. Assemblee
12.1 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
12.2 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno e a essa compete: l’approvazione del bilancio annuale di esercizio; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
12.3 L’Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione.
12.4 Il funzionamento dell’Assemblea e le modalità di esercizio del voto sarà disciplinato mediante apposito Regolamento interno che verrà adottato dal Consiglio.
Articolo 13. Convocazione dell’Assemblea
13.1 L’Assemblea è convocata dal Consiglio mediante comunicazione scritta, da trasmettere per posta elettronica a tutti i soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
13.2 Nell’avviso di convocazione, oltre all’ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’Assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione.
13.3 Inoltre l’Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno metà degli associati.
Articolo 14. Intervento e rappresentanza in assemblea
14.1 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
14.2 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Lo stesso delegato non può rappresentare più di due soci. La delega potrà essere comunicata per iscritto o via posta elettronica al delegato.
14.3 Alle riunioni assembleari sono chiamati a intervenire il Presidente e i membri del Consiglio.
14.4 È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza (vedi art. 22).
Articolo 15. Diritto di voto
15.1 Ogni associato ha diritto a un voto, in conformità al principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile.
15.2 Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto e per lista. Le modalità con cui esercitare tale voto saranno definite in un apposito Regolamento interno di cui all’art. 12.4; le modalità tecniche con cui esercitare il voto dovranno in ogni caso potere garantire la segretezza e la univocità del voto.
Articolo 16. Presidenza dell’Assemblea
16.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti.
16.2 Il segretario dell’assemblea è di norma il Segretario diFarmaceutica Younger; in sua assenza viene nominato dall’assemblea. Il segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.
Articolo 17. Quorum costitutivi e deliberativi
17.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
17.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
17.3 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
17.4. Il contenuto delle deliberazioni assunte dalle assemblee è reso pubblico in forme idonee.
Articolo 18. Consiglio Direttivo
18.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio costituito per il periodo iniziale e fin tanto che non sia stata convocata l’Assemblea ordinaria da un massimo di 15 Consiglieri facenti parte dell’Associazione, nominati nell’Atto Costitutivo;
18.2 Successivamente il Consiglio sarà composto da un massimo di 15 consiglieri eletti dall’Assemblea con diritto di voto.
18.3 I membri del Consiglio devono essere scelti tra i soci ordinari.
18.5 Per la prima volta il Consiglio viene nominato con l’Atto Costitutivo e resta in carica fino all’approvazione del primo bilancio di esercizio.
18.6 I consiglieri successivamente eletti dall’Assemblea ordinaria durano in carica per un periodo di due anni, e sono rieleggibili per non più di tre mandati anche non consecutivi.
18.7 Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e nel proprio seno o tra i soci ordinari il Segretario.
18.8 Esso approva inoltre il Regolamento interno di attuazione dello Statuto e le relative modifiche.
Articolo 19. Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo
19.1 Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio. Svolge le principali funzioni di rappresentanza esterna dell’Associazione. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 20. Segretario e Tesoriere
20.1 Il Segretario è responsabile del Segretariato; si occupa del coordinamento delle attività di cui risponde al Consiglio; custodisce i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e del Comitato Consultivo (si veda art. 32); provvede alla diffusione di scritti, documenti e pubblicazioni.
20.2 Il Presidente nomina un Tesoriere che ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità dell’Associazione. Il Tesoriere ha il compito di eseguire tutte le opportune operazioni bancarie e di intrattenere i rapporti sia con gli enti pubblici e privati che con le banche e gli istituti di credito.
Articolo 21. Convocazione del Consiglio Direttivo
21.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente (o dal Segretario su richiesta del Presidente) ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.
21.2 La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri almeno una settimana prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
21.3 In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
21.4 Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Comitato Consultivo, i responsabili dei progetti e delle funzioni associative, lo Staff e ogni altra persona che il Consiglio riterrà utile alla discussione all’ordine del giorno.
Articolo 22. Riunioni in video e teleconferenza
22.1 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente o dal suo sostituto legale e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente o il sostituto legale.
22.2 Il Presidente e il Segretario provvederanno a redigere e dare diffusione al verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Articolo 23. Funzionamento del Consiglio Direttivo
23.1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.
23.2 Di ogni riunione viene redatto un verbale. Il verbale del Consiglio sarà conservato nelle modalità più opportune.
23.3 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 24. Decadenza e cooptazione
24.1 Si decade dal Consiglio, oltre che per scadenza, se si cessa di partecipare alle attività e quindi se non si partecipa a due riunioni senza darne comunicazione ufficiale e motivata al Presidente.
24.2 Qualora un Consigliere venga a cessare, se il numero dei consiglieri scende sotto cinque, sarà cura del Consiglio procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio con diritto di voto. I nuovi membri del Consiglio rimangono in carica per la durata residua del mandato del Consiglio stesso.
24.3 Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea dei soci per procedere alla nomina dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio, il Segretario e in sua assenza il tesoriere dovrà convocare immediatamente l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Articolo 25. Poteri di gestione
25.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, nulla escluso o eccettuato.
25.2 Al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.
Articolo 26. Rappresentanza legale
26.1 La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
26.2 Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche a estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Articolo 27. Scioglimento e liquidazione
27.1 L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.
Articolo 28. Esercizi sociali - Bilancio annuale d’esercizio
28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
28.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell’attività associativa.
28.3 Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell’Associazione.
28.4 Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.
Articolo 29. Bilancio preventivo
29.1 Entro il trenta novembre di ogni anno, il Consiglio può redigere e approvare il bilancio preventivo. Prima dell’approvazione, il progetto di bilancio preventivo verrà trasmesso ai soci i quali potranno esaminarlo in riunioni separate o collegiali, con la possibilità di chiedere al Consiglio chiarimenti e formulare osservazioni.
29.2 In ogni caso, il bilancio preventivo approvato dal Consiglio deve essere portato a conoscenza dell’Assemblea dei soci che verrà poi chiamata a pronunciarsi sul bilancio annuale di esercizio.
29.3 Ove ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio può convocare l’Assemblea dei soci entro il trenta dicembre per sottoporre alla sua approvazione il bilancio preventivo.
Articolo 30. Devoluzione del patrimonio
30.1 Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l’Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra Associazioni oppure a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 31. Comitato Consultivo
31.1 Può essere costituito dal Consiglio un Comitato con funzioni consultive.
31.8 Potrà essere emanato dal Consiglio un Regolamento per disciplinare le funzioni, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato.
Articolo 32. Gratuità delle cariche
32.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio (secondo quanto previsto dal precedente art. 9.2)
Articolo 33. Rinvio
33.1 Per quant’altro non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio al Regolamento interno di attuazione, al manuale di lavoro e alle norme di legge che disciplinano le associazioni e le organizzazioni non lucrative.